AccordoTitolo VII

Art. 72

Servizi finanziari

In vigore dal 29 mar 1996
Servizi finanziari Le Parti cooperano per creare e sviluppare un contesto adeguato per il settore russo dei servizi bancari, assicurativi e altri servizi finanziari compatibilmente con le esigenze dell'economia di mercato. La cooperazione è intesa in particolare a: - elaborare norme contabili compatibili con un'economia di libero mercato e con le norme adottate dagli Stati membri; - ristrutturare i sistemi bancario, assicurativo e finanziario; - migliorare il controllo e la regolamentazione dei servizi bancari, assicurativi e finanziari; - mettere a punto sistemi compatibili per la revisione dei conti; - scambiare informazioni sulle rispettive leggi in vigore o in preparazione; - modernizzare le infrastrutture delle banche commerciali e private.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-72

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