Accordo›Titolo VII
Art. 72
72 / 126Servizi finanziari
In vigore dal 29 mar 1996
Servizi finanziari
Le Parti cooperano per creare e sviluppare un contesto adeguato per il settore russo dei servizi bancari, assicurativi e altri servizi finanziari compatibilmente con le esigenze dell'economia di mercato.
La cooperazione è intesa in particolare a:
- elaborare norme contabili compatibili con un'economia di libero mercato e con le norme adottate dagli Stati membri;
- ristrutturare i sistemi bancario, assicurativo e finanziario;
- migliorare il controllo e la regolamentazione dei servizi bancari, assicurativi e finanziari;
- mettere a punto sistemi compatibili per la revisione dei conti;
- scambiare informazioni sulle rispettive leggi in vigore o in preparazione;
- modernizzare le infrastrutture delle banche commerciali e private.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-72