Accordo›Titolo VII
Art. 80
Economia
In vigore dal 29 mar 1996
Economia
Le Parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.
A tale scopo le Parti:
- scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;
- analizzano le questioni economiche di comune interesse, compresi i principi di base delle politiche economiche e gli strumenti di esecuzione;
- favoriscono un'intensa cooperazione tra gli economisti e gli alti funzionari onde accelerare il trasferimento delle informazioni e del know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere a una vasta diffusione dei risultati della ricerca più pertinenti per la definizione delle politiche.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-80