Accordo›Titolo IX
Art. 85
In vigore dal 29 mar 1996
1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale onde consolidare i vincoli esistenti tra i loro popoli e incoraggiare la reciproca conoscenza delle rispettive lingue e culture, nel rispetto della libertà creativa e del reciproco accesso ai valori culturali.
2. La cooperazione include, in particolare:
- scambi di informazioni e di esperienze per la conservazione e la tutela dei monumenti e dei siti (patrimonio architettonico);
- scambi culturali tra istituzioni, artisti e altre operatori del settore;
- traduzione di opere letterarie.
3. Il Consiglio di cooperazione può formulare raccomandazioni per l'applicazione del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-85