AccordoTitolo XI

Art. 90

In vigore dal 29 mar 1996
È istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Il Consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni con l'accordo dei rappresentanti delle Parti nel Consiglio di cooperazione.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-90

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