AccordoTitolo XI

Art. 91

In vigore dal 29 mar 1996
1. Il Consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da membri del governo della Federazione russa dall'altro. 2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il Consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un membro del governo della Federazione russa.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-91

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