AccordoTitolo XI

Art. 94

In vigore dal 29 mar 1996
Nell'esaminare le questioni sollevate da una disposizione del presente accordo che si riferisca a un articolo del GATT, il Consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT dalle sue Parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-94

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