Accordo›Titolo XI
Art. 99
In vigore dal 29 mar 1996
Nessun elemento del presente accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure:
1) che ritiene necessarie per tutelare i suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza:
a) al fine di impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
b) inerenti ai materiali fissili o ai materiali da cui derivano;
c) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e
materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purchè tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificatamente militari;
d) in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il
mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale; oppure
2) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali o alle misure prese autonomamente in linea con gli obblighi e impegni internazionali generalmente accettati per il controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-99