Accordo›Titolo XI
Art. 104
In vigore dal 29 mar 1996
Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intende la Comunità, gli Stati membri o la Comunità e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, da un lato, e la Russia, dall'altro.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-104