AccordoTitolo XI

Art. 109

In vigore dal 29 mar 1996
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, esso non pregiudica i diritti loro garantiti da accordi tra uno o più Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fatti salvi gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-109

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