AccordoTitolo XI

Art. 107

In vigore dal 29 mar 1996
Le Parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi. 2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dall'accordo può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quello che meno perturbano il funzionamento dell'accordo. Se l'altra Parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di cooperazione.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-107

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