Accordo›Titolo XI
Art. 96
In vigore dal 29 mar 1996
1. Il Comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri del Parlamento europeo e dell'Assemblea federale della Federazione russa.
2. Il Comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato parlamentare di cooperazione è presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro dell'Assemblea federale della Federazione russa, conformemente al regolamento interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-96