Accordo›Titolo VIII
Art. 84
In vigore dal 29 mar 1996
Le Parti collaborano al fine di prevenire le attività illegali quali:
- l'immigrazione e la presenza illegale di persone fisiche della loro nazionalità sui rispettivi territori, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione;
- le attività economiche illegali, compresa la corruzione;
- le transazioni illegali di merci varie, compresi i rifiuti industriali;
- le contraffazioni;
- il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.
La cooperazione nei settori di cui sopra avviene mediante consultazioni e una stretta interazione; è prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa per:
- l'elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attività illecite;
- la creazione di centri d'informazione;
- una migliore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite;
- la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture di ricerca;
- l'elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le attività illecite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-84