AccordoTitolo VII

Art. 81

Riciclaggio del denaro

In vigore dal 29 mar 1996
Riciclaggio del denaro 1. Le Parti riconoscono la necessità di adoperarsi e di collaborare per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione Finanziaria (FAFT).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-81

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo