Accordo›Titolo VII
Art. 81
Riciclaggio del denaro
In vigore dal 29 mar 1996
Riciclaggio del denaro
1. Le Parti riconoscono la necessità di adoperarsi e di collaborare per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione Finanziaria (FAFT).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-81