Accordo›Titolo VII
Art. 74
74 / 126Cooperazione sociale
In vigore dal 29 mar 1996
Cooperazione sociale
1. Le Parti collaborano al fine di migliorare la protezione della sa- lute e della sicurezza dei lavoratori.
La cooperazione include quanto segue:
- insegnamento e formazione in materia di sanità e di sicurezza, insistendo sui settori di attività ad alto rischio;
- elaborazione e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere;
- prevenzione dei principali rischi di gravi incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici;
- ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonché sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
2. A livello occupazionale, si fornisce assistenza tecnica per:
- ottimizzare il mercato del lavoro;
- modernizzare i servizi di collocamento e di consulenza;
- pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione;
- favorire lo sviluppo dell'occupazione locale;
- scambiare informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria.
3. Le Parti privilegiano la cooperazione in materia di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia in Russia.
Dette riforme dovranno introdurre in Russia metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprenderanno tutte le forme di previdenza sociale.
È prevista anche un'assistenza tecnica per creare istituzioni di previdenza sociale onde agevolare il graduale passaggio a un sistema che combini le forme di prevenzione contributiva con l'assistenza sociale, nonché sviluppare i rispettivi organismi non governativi che forniscono servizi sociali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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