Accordo›Titolo VII
Art. 75
75 / 126Turismo
In vigore dal 29 mar 1996
Turismo
Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione al fine di:
- agevolare il turismo;
- favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali;
- aumentare gli scambi di informazioni;
- trasferire il know-how;
- valutare le possibilità di avviare operazioni congiunte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-75