Convenzione

Art. 8

In vigore dal 24 mar 1996
1. Fatto salvo l', il Consiglio superiore è costituito dai membri seguenti: a) dal rappresentante o dai rappresentanti a livello ministeriale dei singoli Stati membri delle Comunità europee, autorizzato(i) a impegnare i governi di detti Stati membri, fermo restando che ogni Stato membro dispone di un solo voto; b) da un membro della Commissione delle Comunità europee; c) da un rappresentante (appartenente al corpo docente) nominato dal Comitato del personale in conformità dell'; d) da un rappresentante dei genitori designato dalle associazioni dei genitori degli allievi di cui all'. 2. I rappresentanti a livello ministeriale dei singoli Stati membri ed il membro della Commissione delle Comunità europee possono farsi rappresentare. Gli altri membri sono rappresentati, in caso di impedimento, dal rispettivo supplente. 3. Un rappresentante degli allievi può essere invitato a partecipare in qualità di osservatore alle riunioni del Consiglio superiore per le questioni riguardanti gli allievi. 4. Il Consiglio superiore è convocato dal suo Presidente, su iniziativa di quest'ultimo e dietro richiesta motivata di tre membri del Consiglio stesso o del Segretario Generale. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno. 5. La presidenza è esercitata, a turno, da un rappresentante di ciascuno Stato membro, per il periodo di un anno, secondo il seguente ordine degli Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo