ConvenzioneTitolo SETTIMO

Art. 28

In vigore dal 24 mar 1996
In merito alle Scuole esistenti o da creare conformemente all', il Consiglio superiore può negoziare, deliberando all'unanimità, qualsiasi accordo di partecipazione con organizzazioni di diritto pubblico che, a motivo della loro sede, siano interessate al funzionamento delle Scuole anzidette. Attraverso la stipulazione di tali accordi dette organizzazioni possono ottenere un seggio e un voto nel Consiglio superiore per qualsiasi questione che interessi la Scuola di cui trattasi, qualora il loro contributo finanziario costituisca l'essenziale del finanziamento del bilancio della Scuola. Esse possono ottenere anche un seggio e un voto presso il Consiglio d'amministrazione di questa stessa Scuola.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-28

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