ConvenzioneTitolo SETTIMO

Art. 30

In vigore dal 24 mar 1996
Il Consiglio superiore può negoziare col Governo del paese in cui la Scuola ha sede qualsiasi accordo complementare che consenta a quest'ultima di assicurarsi le migliori condizioni di funzionamento.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-30

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