Convenzione›Titolo SETTIMO
Art. 29
In vigore dal 24 mar 1996
Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, può anche negoziare accordi, diversi dagli accordi di partecipazione, con enti od istituzioni di diritto pubblico o privato che siano interessati al funzionamento di una delle Scuole europee esistenti.
Il Consiglio superiore può attribuire a detti enti od istituzioni un seggio ed un voto presso il Consiglio di amministrazione della Scuola di cui trattasi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-29