ConvenzioneTitolo SETTIMO

Art. 31

In vigore dal 24 mar 1996
1. Ciascuna Parte contraente può denunciare la presente convenzione mediante notificazione scritta, diretta al Governo lussemburghese. Quest'ultimo provvede senza indugio a informarne tutte le alte Parti contraenti. La denuncia deve essere notificata anteriormente al 1 settembre dell'anno per essere produttiva di effetti il 1 settembre dell'anno successivo. 2. La Parte contraente che denuncia la presente convenzione rinuncia a qualsiasi quota degli averi delle Scuole. Il Consiglio superiore decide in merito alle misure organizzative da adottare, comprese quelle che riguardano il personale, in seguito alla denuncia di una delle Parti contraenti. 3. Il Consiglio superiore che delibera secondo la procedura di voto di cui all' può decidere di chiudere una Scuola. Secondo la medesima procedura prende, per quanto concerne tale Scuola, tutte le misure che ritiene opportune, in particolare per quanto attiene alla situazione del personale docente e del personale amministrativo e tecnico, e alla ripartizione degli averi della Scuola. 4. Qualsiasi Parte contraente può chiedere la modifica della presente convenzione. A tale scopo, essa notifica la sua richiesta al Governo lussemburghese il quale intraprende le necessarie iniziative presso la Parte contraente che esercita la Presidenza del Consiglio delle Comunità europee, ai fini della convocazione di una conferenza intergovernativa.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-31

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