ConvenzioneTitolo SETTIMO

Art. 33

In vigore dal 24 mar 1996
La presente convenzione è ratificata dagli Stati membri, Parti contraenti, in conformità delle rispettive norme costituzionali. Per quanto concerne le Comunità europee, la presente convenzione è conclusa conformemente ai trattati che le istituiscono. Gli strumenti di ratifica nonché gli atti di notifica della conclusione della presente convenzione sono depositati presso il Governo lussemburghese, depositario dello statuto delle Scuole europee. Il Governo lussemburghese informa dell'avvenuto deposito tutte le altre parti contraenti. La presente convenzione entra il vigore il primo giorno del mese successivo al deposito di tutti gli strumenti di ratifica ad opera degli Stati membri nonché degli atti di notifica della conclusione ad opera delle Comunità europee. La presente convenzione, redatta in un unico esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i nove testi facenti tutti egualmente fede, è depositata negli archivi del Governo lussemburghese, che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna altra Parte contraente.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-33

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