Convenzione›Titolo SETTIMO
Art. 32
In vigore dal 24 mar 1996
La domanda di adesione alla presente convenzione è rivolta per iscritto da ogni Stato che diventi membro delle Comunità europee, al Governo lussemburghese, il quale ne informa ciascuna altra parte contraente.
L'adesione ha effetto il 1 settembre successivo alla data del deposito degli strumenti d'adesione presso il Governo lussemburghese.
A partire da questa data la composizione degli organi delle Scuole è modificata di conseguenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-32