ConvenzioneTitolo SETTIMO

Art. 34

In vigore dal 24 mar 1996
La presente convenzione annulla e sostituisce lo statuto del 12 aprile 1957 ed il relativo protocollo del 13 aprile 1962. Salvo disposizione contraria nella presente convenzione, l'accordo sulla licenza liceale europea resta in vigore. La presente convenzione lascia impregiudicato il protocollo addizionale concernente la Scuola di Monaco stabilito in riferimento al protocollo del 13 aprile 1962 e firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975. In ogni atto che riguardi le Scuole europee e che sia anteriore alla presente convenzione, i riferimenti sono intesi come rinvianti agli articoli corrispondenti della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-34

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