ConvenzioneTitolo SESTO

Art. 27

In vigore dal 24 mar 1996
1. È istituita una Camera dei ricorsi. 2. La Camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa, delle controversie relative all'applicazione della presente convenzione alle persone in essa menzionate, esclusion fatta per il personale amministrativo e tecnico, e relative alla legalità di un atto contestato che è basato sulla convenzione o su regole stabilite in base ad esse e che lede tali persone, adottato nei loro confronti dal Consiglio superiore o dal Consiglio di amministrazione di una Scuola nell'esercizio delle attribuzioni loro conferite dalla presente convenzione. Qualora una siffatta controversia sia di carattere pecuniario, la Camera dei ricorsi ha competenza di piena giurisdizione. Le condizioni e le modalità relative a queste procedure sono deter- minate, a secondo dei casi, dallo statuto del personale docente o dal regime applicabile ai docenti incaricati, oppure dal Regolamento generale delle Scuole europee. 3. La Camera dei ricorsi è composta di personalità che offrono le massime garanzie di indipendenza e sono in possesso di spiccate competenze in materia giuridica. Possono essere nominati membri della Camera dei ricorsi soltanto le persone che figurano in un elenco predisposto a tale scopo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. 4. Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, adotta lo statuto della Camera dei ricorsi. Lo statuto della Camera dei ricorsi stabilisce il numero dei suoi membri, la procedura di nomina degli stessi da parte del Consiglio superiore, nonché la durata del loro mandato e il regime pecuniario loro applicabile. Detto statuto organizza il funzionamento della Cam- era. 5. La Camera dei ricorsi stabilisce il suo regolamento di procedura che contiene qualsiasi disposizione necessaria per la relative applicazione. Il regolamento in questione richiede l'approvazione unanime del Consiglio superiore. 6. Le sentenze della Camera dei ricorsi sono vincolanti per le parti e, qualora queste non provvedano alla loro esecuzione, essi sono resi esecutivi dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alle rispettive legislazioni nazionali. 7. Le altre controversie di cui le Scuole sono parte dipendono dalla competenza delle giurisdizioni nazionali. Il presente articolo non pregiudica, in particolare, la competenza dei tribunali nazionali per quanto riguarda questioni di responsabilità civile e penale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-27

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