ConvenzioneTitolo QUINTO

Art. 25

In vigore dal 24 mar 1996
Il bilancio delle Scuole è alimentato mediante: 1) i contributi versati dagli Stati membri tramite il mantenimento della retribuzione dei docenti cui viene dato comando o che vengono designati e, se del caso, sotto forma di contributo finanziario deciso dal Consiglio superiore che delibera all'unanimità; 2) il contributo delle Comunità europee destinato a coprire la differenza tra l'importo globale delle spese delle Scuole e il totale delle altre entrate; 3) i contributi degli organismi non comunitari con i quali il Consiglio superiore ha concluso un accordo; 4) le entrate proprie delle Scuole, in particolare le tasse scolastiche che saranno a carico dei genitori degli allievi per decisione del Consiglio superiore; 5) le entrate varie. Le modalità secondo cui il contributo delle Comunità europee è messo a disposizione sono stabilite attraverso un accordo speciale tra il Consiglio superiore e la Commissione.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-25

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