Convenzione›Titolo QUINTO
Art. 25
In vigore dal 24 mar 1996
Il bilancio delle Scuole è alimentato mediante:
1) i contributi versati dagli Stati membri tramite il mantenimento della retribuzione dei docenti cui viene dato comando o che vengono designati e, se del caso, sotto forma di contributo finanziario deciso dal Consiglio superiore che delibera all'unanimità;
2) il contributo delle Comunità europee destinato a coprire la differenza tra l'importo globale delle spese delle Scuole e il totale delle altre entrate;
3) i contributi degli organismi non comunitari con i quali il Consiglio superiore ha concluso un accordo;
4) le entrate proprie delle Scuole, in particolare le tasse scolastiche che saranno a carico dei genitori degli allievi per decisione del Consiglio superiore;
5) le entrate varie.
Le modalità secondo cui il contributo delle Comunità europee è messo a disposizione sono stabilite attraverso un accordo speciale tra il Consiglio superiore e la Commissione.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-25