Convenzione
Art. 21
In vigore dal 24 mar 1996
Il Direttore esercita le proprie funzioni nell'ambito del regolamento generale di cui all'. Egli ha autorità sul personale preposto alla Scuola, secondo le procedure precisate nell', punto 4, lettere a) e b).
Il Direttore deve essere in possesso delle competenze e dei titoli che nel proprio paese sono richiesti per poter assumere la direzione di un istituto di istruzione i cui diplomi finali danno accesso all'università. Risponde del proprio operato al Consiglio superiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-21