Convenzione
Art. 10
In vigore dal 24 mar 1996
Il Consiglio superiore provvede all'applicazione della presente convenzione; a tal fine dispone dei necessari poteri di decisione in materia didattica, di bilancio ed amministrativa, nonché per quanto riguarda il negoziato degli accordi di cui agli .
Esso può costituire dei comitati incaricati di preparare le sue decisioni.
Il Consiglio superiore stabilisce il regolamento generale delle Scuole.
Ogni anno in base al progetto preparato dal Segretario Generale, il Consiglio superiore predispone un rapporto sul funzionamento delle Scuole e lo trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-10