Convenzione
Art. 11
In vigore dal 24 mar 1996
In materia didattica il Consiglio superiore definisce l'orientamento degli studi e ne stabilisce l'organizzazione. In particolare su parere del Consiglio d'ispezione competente:
1) fissa i programmi e gli orari armonizzati per ogni anno di studio e per ogni sezione da esso istituita e formula raccondazioni in merito alla scelta dei metodi;
2) provvede al controllo dell'insegnamento ad opera dei Consigli d'ispezione dei quali stabilisce le norme di funzionamento;
3) stabilisce l'età prescritta per essere ammessi ai vari cicli d'istruzione; stabilisce le norme che autorizzano il passaggio degli allievi alla classe superiore o al ciclo secondario e, al fine di consentire loro di proseguire in qualsiasi momento gli studi nelle scuole nazionali, stabilisce, conformemente, al disposto dell', le condizioni alle quali sono convalidati gli anni di studio compiuti presso la Scuola.
Stabilisce inoltre la tabella delle equivalenze di cui all', paragrafo 1;
4) stabilisce esami destinati a sanzionare gli studi compiuti nella Scuola; ne fissa il regolamento; costituisce le commissioni esaminatrici e rilascia i diplomi. Stabilisce le prove di questi esami ad un livello sufficiente a rendere operative di effetti le norme previste all'.
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