Convenzione
Art. 12
In vigore dal 24 mar 1996
In materia amministrativa il Consiglio superiore:
1) stabilisce lo statuto del Segretario Generale, dei direttori, del corpo docente e del personale amministrativo e tecnico in conformità delle disposizioni di cui all', paragrafo 1, lettera (a);
2) designa il Segretario Generale e il Segretario Generale aggiunto;
3) nomina il direttore e i direttori aggiunti di ciascuna Scuola;
4) a) su proposta dei Consigli d'ispezione stabilisce ogni anno, attraverso la creazione o la soppressione di posti, le esigenze in fatto di personale docente. Provvede affinché i posti siano equamente ripartiti tra gli Stati membri. Di concerto con i governi, regola le questioni poste dalla designazione o dal comando di professori, maestri e consiglieri didattici della Scuola. Questi conservano i diritti all'avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dal loro statuto nazionale;
b) su proposta del Segretario Generale, stabilisce annualmente le esigenze in fatto di personale amministrativo e tecnico;
5) organizza il proprio funzionamento e stabilisce il proprio regolamento interno.
Storico versioni
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