Convenzione›Titolo SECONDO
Art. 7
In vigore dal 24 mar 1996
Gli organi comuni a tutte le Scuole sono i seguenti:
1. il Consiglio superiore;
2. il Segretario Generale;
3. i Consigli d'ispezione;
4. la Camera dei ricorsi.
Ciascuna Scuola è amministrata dal Consiglio d'amministrazione e gestita dal Direttore.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-7