ConvenzioneTitolo SECONDO

Art. 7

In vigore dal 24 mar 1996
Gli organi comuni a tutte le Scuole sono i seguenti: 1. il Consiglio superiore; 2. il Segretario Generale; 3. i Consigli d'ispezione; 4. la Camera dei ricorsi. Ciascuna Scuola è amministrata dal Consiglio d'amministrazione e gestita dal Direttore.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-7

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