ConvenzioneTitolo PRIMO

Art. 6

In vigore dal 24 mar 1996
A ciascuna Scuola è riconosciuta la personalità giuridica necessaria al conseguimento dello scopo da essa perseguito, quale definito all'. A tal fine gode di autonomia di gestione limitatamente agli stanziamenti iscritti nella sezione del bilancio che la riguarda, alle condizioni stabilite nel regolamento finanziario citato nell', paragrafo 1. Essa può essere parte in giudizio. Essa può in particolare acquistare od alienare beni immobili o mobili. Con riguardo ai suoi diritti ed obblighi, la Scuola è trattata in ciascuno Stato membro come un istituto scolastico disciplinato dal diritto pubblico, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-6

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