ConvenzioneTitolo PRIMO

Art. 4

In vigore dal 24 mar 1996
L'organizzazione didattica delle Scuole si basa sui principi seguenti: 1) gli studi sono compiuti nelle lingue specificate nell'allegato II; 2) tale allegato può essere adeguato dal Consiglio superiore in funzione delle decisioni prese in forza degli ; 3) allo scopo di favorire l'unità della Scuola, la reciproca intesa e comprensione tra gli allievi appartenenti alle varie sezioni linguistiche, taluni corsi sono tenuti in comune per classi dello stesso livello. Tali corsi possono essere impartiti in una qualsiasi lingua comunitaria qualora il Consiglio superiore decida che le circostanze lo giustificano; 4) si vigila in particolare a che venga assicurato agli allievi l'apprendimento approfondito delle lingue moderne; 5) nei programmi scolastici viene data speciale rilevanza alla dimensione europea; 6) nell'educazione e nell'insegnamento sono rispettate la libertà di coscienza e di opinione; 7) sono prese misure per agevolare l'accoglienza dei bambini con esigenze educative specifiche.
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