Convenzione›Titolo PRIMO
Art. 3
In vigore dal 24 mar 1996
1. L'insegnamento impartito nelle Scuole comprende l'istruzione fino al termine degli studi medi superiori.
Esso può articolarsi come segue:
- ciclo materno,
- ciclo elementare, di cinque anni d'insegnamento,
- ciclo secondario, di sette anni d'insegnamento.
Per quanto possibile, le Scuole terranno conto delle esigenze in materia di formazione tecnica, in cooperazione con il sistema scolastico del paese ospitante.
2. L'insegnamento è impartito dagli insegnanti a cui viene dato comando o che sono designati dagli Stati membri, conformemente alle decisioni prese dal Consiglio superiore secondo la procedura di cui all', punto 4.
3. a) Qualsiasi proposta di modifica della struttura di base di una Scuola richiede la votazione all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri in sede di Consiglio superiore.
b) Qualsiasi proposta di modifica del regime statutario degli
insegnanti richiede la votazione all'unanimità del Consiglio superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-3