Convenzione›Titolo PRIMO
Art. 2
In vigore dal 24 mar 1996
1. Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, può decidere la creazione di nuove Scuole.
2. Esso ne stabilisce la sede di concerto con lo Stato membro ospitante.
3. Prima dell'apertura di una nuova Scuola sul territorio di uno Stato membro deve essere concluso un accordo fra il Consiglio superiore e lo Stato membro ospitante in merito alla messa a disposizione, a titolo gratuito, e alla manutenzione di locali adeguati alle esigenze della nuova Scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-2