Convenzione

Art. 16

In vigore dal 24 mar 1996
In ciascun Consiglio d'ispezione ogni Stato membro, parte contraente, è rappresentato da un ispettore. Quest'ultimo è designato dal Consiglio superiore su proposta della parte interessata. La Presidenza dei Consigli d'ispezione è esercitata dal rappresentante del Consiglio d'ispezione dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio superiore.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-16

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