Convenzione

Art. 19

In vigore dal 24 mar 1996
Il Consiglio d'amministrazione previsto all' è costituito dagli 8 membri qui appresso, fatte salve le deroghe di cui agli : 1. dal Segretario Generale che esercita la presidenza; 2. dal Direttore della Scuola; 3. dal rappresentante della Commissione delle Comunità europee; 4. da due membri del personale docente, in rappresentanza, l'uno del corpo docente del ciclo secondario e l'altro del corpo docente del ciclo elementare e del ciclo materno riuniti; 5. da due membri in rappresentanza delle associazioni dei genitori degli allievi, come previsto dall'; 6. da un rappresentante del personale amministrativo e tecnico. Ai Consigli d'amministrazione può inoltre assistere, in qualità di osservatore, un rappresentante dello Stato membro in cui la Scuola ha sede. Al Consiglio d'amministrazione della loro Scuola sono invitati ad assistere, in qualità di osservatori, due rappresentanti degli allievi, limitatamente ai punti che interessano questi ultimi.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-19

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