Convenzione›Titolo QUARTO
Art. 23
In vigore dal 24 mar 1996
Al fine di assicurare i rapporti fra i genitori degli allievi e le autorità scolastiche, il Consiglio superiore riconosce per ciascuna Scuola un'associazione rappresentativa dei genitori degli allievi.
L'associazione così riconosciuta designa annualmente due rappresentanti presso il Consiglio d'amministrazione della Scuola interessata.
Le associazioni di tutte le Scuole designano annualmente, nel loro ambito rispettivo, un membro titolare e un membro supplente che le rappresenti presso il Consiglio superiore.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-23