Convenzione
Art. 18
In vigore dal 24 mar 1996
Gli ispettori hanno il compito di:
1) assicurare, per il ciclo di studi di loro competenza, l'assistenza didattica dei professori provenienti dall'amministrazione nazionale;
2) porre a raffronto le loro osservazioni in merito al livello raggiunto dagli studi e alla qualità dei metodi didattici;
3) trasmettere ai direttori ed al personale docente i risultati delle loro ispezioni.
Ciascuno Stato membro, tenendo conto delle esigenze stimate dal Consiglio superiore, concede agli ispettori le agevolazioni necessarie perché possano assolvere pienamente la loro missione presso le Scuole.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-18