Convenzione
Art. 20
In vigore dal 24 mar 1996
Il Consiglio d'amministrazione:
1. prepara lo Stato di previsione delle entrate e delle spese della Scuola conformemente al regolamento finanziario;
2. controlla l'esecuzione della sezione del bilancio della Scuola e stabilisce il rendiconto annuale di gestione;
3. vigila al mantenimento di condizioni materiali favorevoli e ad un clima propizio al buon funzionamento della Scuola;
4. assolve qualsiasi altro incarico amministrativo che gli venga affidato dal Consiglio superiore.
Le modalità in merito alla convocazione e alle decisioni dei Consigli d'amministrazione sono stabilite dal regolamento generale delle Scuole previsto all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-20