Convenzione

Art. 20

In vigore dal 24 mar 1996
Il Consiglio d'amministrazione: 1. prepara lo Stato di previsione delle entrate e delle spese della Scuola conformemente al regolamento finanziario; 2. controlla l'esecuzione della sezione del bilancio della Scuola e stabilisce il rendiconto annuale di gestione; 3. vigila al mantenimento di condizioni materiali favorevoli e ad un clima propizio al buon funzionamento della Scuola; 4. assolve qualsiasi altro incarico amministrativo che gli venga affidato dal Consiglio superiore. Le modalità in merito alla convocazione e alle decisioni dei Consigli d'amministrazione sono stabilite dal regolamento generale delle Scuole previsto all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo