Accordo
Art. VIII
In vigore dal 17 nov 1995
ARTICOLO VIII
1 - Se i veicoli utilizzati per il trasporto di merci superano, a vuoto o a carico le dimensioni o i pesi massimi previsti dalle disposizioni in vigore nel Paese interessato i trasportatori dovranno essere muniti di una deroga speciale rilasciata dalle autorità competenti dello stesso Paese.
La medesima disposizione si applica al trasporto di merci pericolose.
2 - Se la deroga speciale indicata al paragrafo 1 prevede che il veicolo in questione debba seguire un itinerario prestabilito, il trasporto dovrà venire effettuato seguendo il predetto itinerario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;476#art-a-viii