Accordo
Art. VII
In vigore dal 17 nov 1995
ARTICOLO VII
Le autorizzazioni citate nel presente Accordo debbono essere visitate, all'ingresso e all'uscita, da parte delle autorità del Paese per il quale sono state rilasciate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;476#art-a-vii