Accordo

Art. VII

In vigore dal 17 nov 1995
ARTICOLO VII Le autorizzazioni citate nel presente Accordo debbono essere visitate, all'ingresso e all'uscita, da parte delle autorità del Paese per il quale sono state rilasciate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476#art-a-vii

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo