Accordo

Art. IV

In vigore dal 17 nov 1995
ARTICOLO IV Le seguenti categorie di trasporto non sono soggette al regime dell'autorizzazione: A) Traslochi; B) Trasporti funebri effettuati a mezzo di veicoli appositamente allestiti a tale scopo; C) Trasporto di materiale o oggetti destinati a fiere o esposizioni; D) Trasporto di cavalli da corsa, veicoli, motocicli, biciclette o altro equipaggiamento a manifestazioni sportive; E) Trasporto di strumenti musicali, di allestimenti e accessori destinati a teatri; F) Trasporto di materiale destinato e registrazioni radiofoniche e riprese cinematografiche e televisive. Per i trasporti indicati ai punti C) D) E) F) il disposto del paragrafo I si applica a condizione che gli oggetti o gli animali siano reimportati nel Paese di immatricolazione.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476#art-a-iv

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