Accordo
Art. VI
In vigore dal 17 nov 1995
ARTICOLO VI
Le autorizzazioni di cui all'articolo V sono di due tipi:
a) Autorizzazioni valide per un unico viaggio di andata e ritorno da effettuare entro tre mesi a partire dalla data dell'inizio del viaggio.
b) Autorizzazioni valide per un solo viaggio di andata e ritorno per il transito sul territorio dell'altra Parte contraente da effettuare entro tre mesi a partire dalla data d'inizio del viaggio.
Durante il viaggio in transito, non si può caricare o scaricare merci sul territorio del Paese in transito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;476#art-a-vi