Accordo
Art. V
In vigore dal 17 nov 1995
ARTICOLO V
1 - Le autorizzazioni necessarie ai veicoli tunisini che circolano sul territorio della Repubblica italiana vengono rilasciate da parte delle competenti autorità della Repubblica tunisina sulla base di formulari inviati a tale scopo dalle competenti autorità italiane nei limiti dei contingenti fissati nell'ambito della Commissione Mista.
2 - Le autorizzazioni necessarie ai veicoli italiani che circolano sul territorio della Repubblica tunisina sono rilasciate da parte delle competenti Autorità italiane sulla base di formulari inviati a tale scopo da parte delle competenti autorità tunisine nei limiti dei contingenti fissati nell'ambito della Commissione Mista.
3 Ogni Parte contraente dispone dello stesso contingente globale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;476#art-a-v