Accordo

Art. X

In vigore dal 17 nov 1995
ARTICOLO X I trasportatori domiciliati nel territorio di una della Parti contraenti non sono autorizzati ad effettuare trasporti di merci tra due punti situati sul territorio dell'altra Parte contraente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476#art-a-x

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo