Accordo
Art. X
In vigore dal 17 nov 1995
ARTICOLO X
I trasportatori domiciliati nel territorio di una della Parti contraenti non sono autorizzati ad effettuare trasporti di merci tra due punti situati sul territorio dell'altra Parte contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;476#art-a-x