Accordo

Art. XI

In vigore dal 17 nov 1995
ARTICOLO XI 1 - Ciascuna delle Parti contraenti autorizza l'ingresso sul proprio territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dei diritti doganali e delle tasse dovute all'importazione, senza divieti nè restrizioni, e a condizione che gli stessi vengano riesportati. 2 - Le parti contraenti possono richiedere che i veicoli in questione vengano sottoposti alle formalità doganali previste per l'importazione temporanea nei rispettivi territori.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476#art-a-xi

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