Accordo

Art. XVI

In vigore dal 17 nov 1995
ARTICOLO XVI I conducenti sono tenuti a presentare i documenti che, conformemente alle disposizioni interne dei due Paesi, sono richiesti per passare la frontiera, nonché i documenti che, conformemente alle disposizioni interne del Paese di immatricolazione, sono necessari per guidare il veicolo e per poterne verificare le caratteristiche tecniche. Questi documenti debbono essere presentati su richiesta degli organi competenti dell'altra Parte contraente.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476#art-a-xvi

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