Accordo

Art. XVIII

In vigore dal 17 nov 1995
ARTICOLO XVIII 1 - Le Autorità competenti delle Parti contraenti controllano che i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo. 2 - Ogni trasportatore di ciascuna delle Parti contraenti che, sul territorio dell'altra Parte contraente, commette infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o alle Leggi e regolamenti interni, può, su domanda dell'Autorità competente della Parte contraente sul territorio della quale l'infrazione è stata commessa, essere oggetto di una delle misure che seguono, prese dall'Autorità competente dell'altra Parte contraente, senza pregiudizi di sanzioni che possono derivare dalle disposizioni legali applicabili nel Paese dove l'infrazione è stata commessa. a) Avvertimento b) Sospensione, a titolo temporaneo o definitivo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente dove l'infrazione è stata commessa. 3 - L'Autorità che ha preso una tale misura ne informa l'Autorità competente dell'altra Parte contraente.
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