Accordo
Art. XX
In vigore dal 17 nov 1995
ARTICOLO XX
I veicoli che effettuano i trasporti previsti dal presente Accordo debbono, al momento del loro ingresso sul territorio di ciascuna delle Parti contraenti, essere coperti da un'assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi sul territorio dell'altra Parte contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;476#art-a-xx